Stimare il valore di una persona online: fino a che punto si può arrivare?

Oggi alcuni siti web offrono la possibilità di calcolare un prezzo per un essere umano, incrociando dati fisici, abitudini di vita o competenze professionali. Il concetto, spesso presentato in tono ludico, solleva domande molto reali sulla frontiera tra intrattenimento digitale e profilazione. Il quadro giuridico europeo, rafforzato dal 2025, traccia linee rosse precise attorno a queste pratiche.

Score sociale e stima umana: cosa vieta l’EU AI Act dal 2025

Prima ancora di parlare di siti ricreativi, è necessario definire il quadro normativo che si applica a qualsiasi forma di valutazione automatizzata di una persona. Il Regolamento (UE) 2024/1689, più noto come EU AI Act, vieta dal febbraio 2025 i sistemi di IA utilizzati per attribuire un punteggio globale di affidabilità o di valore sociale a un individuo.

Questo divieto riguarda sia gli attori pubblici che privati, nel momento in cui il punteggio porta a un trattamento sfavorevole in un contesto non direttamente collegato ai dati raccolti. In altre parole, aggregare il comportamento online di una persona per dedurne il suo “valore” e poi negarle un servizio o un contratto costituisce una pratica vietata sul suolo europeo.

Il testo non si rivolge solo ai dispositivi statali ispirati al credito sociale cinese. Copre anche gli strumenti di scoring commerciale che classificano clienti o candidati in base a un indicatore globale di “affidabilità” calcolato tramite algoritmo. La distinzione tra un quiz online senza conseguenze e un sistema di profilazione reale dipende dall’uso che si fa del risultato.

La questione di quanto valgo online assume quindi una piega diversa a seconda che si parli di un gioco virale o di uno strumento che alimenta una decisione automatizzata.

Uomo che consulta il suo smartphone in una strada affollata con un'espressione preoccupata legata alla reputazione digitale

RGPD e decisione automatizzata: il filtro dell’articolo 22

L’EU AI Act non opera da solo. L’articolo 22 del RGPD vieta in linea di principio che una persona sia soggetta a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, incluso il profilamento, nel momento in cui questa decisione produce effetti giuridici o significativi. Esistono tre eccezioni: l’esecuzione di un contratto, una base legale specifica o il consenso esplicito della persona interessata.

In pratica, ciò significa che un datore di lavoro che utilizzasse uno strumento online per “stimare il valore” di un candidato e fondare un rifiuto di assunzione su questo risultato si troverebbe in violazione. Lo stesso ragionamento si applica a un assicuratore che aggiusterebbe un premio sulla base di un punteggio di “valore personale” calcolato automaticamente.

Profilazione commerciale e lead scoring

Il lead scoring, comune nei software di gestione della relazione con i clienti, attribuisce un punteggio a un potenziale cliente in base al suo comportamento digitale. Questa pratica non è vietata di per sé, ma rientra sotto l’ambito del RGPD non appena porta a decisioni automatizzate che hanno un impatto significativo sulla persona.

I feedback sul campo divergono su questo punto: alcune aziende considerano che lo scoring rimanga un semplice strumento di supporto alla decisione umana, mentre le autorità di protezione dei dati esaminano la realtà del controllo umano effettivo.

La CNIL monitora questi dispositivi e ricorda che il profilamento richiede un’informazione chiara della persona interessata, un diritto di accesso ai dati utilizzati e la possibilità di contestare la decisione.

Siti di stima del valore umano: intrattenimento o raccolta di dati

Vari siti offrono di rispondere a un questionario (età, altezza, livello di istruzione, reddito, stato di salute) per ottenere un “prezzo” in dollari o in euro. Il tono è volutamente scanzonato. I risultati non hanno alcuna validità scientifica né economica.

Il vero tema non è il numero visualizzato, ma ciò che accade dietro le quinte. Ogni modulo compilato genera dati personali: informazioni sulla salute, abitudini di consumo, localizzazione. Questi dati hanno, invece, un valore commerciale ben reale nel mercato della pubblicità mirata.

  • I dati sulla salute (malattie dichiarate, consumo di alcol, attività fisica) rientrano tra le categorie più sensibili ai sensi del RGPD e richiedono un consenso esplicito per qualsiasi trattamento.
  • Le informazioni socio-economiche (reddito, diplomi, situazione familiare) alimentano profili pubblicitari rivenduti a reti o broker di dati.
  • Le metadati di navigazione (indirizzo IP, tipo di browser, durata della sessione) consentono un tracciamento inter-siti anche senza registrazione.

Un utente che gioca a “stimare il proprio valore” fornisce gratuitamente un ritratto digitale che le aziende pagherebbero per ottenere. Il prodotto stimato diventa esso stesso il dato sfruttato.

Due colleghi che esaminano un profilo di rete sociale su un tablet durante una riunione professionale

Limiti etici del calcolo algoritmico applicato alle persone

Ridurre un individuo a un numero, anche in modo ludico, riproduce una logica di gerarchizzazione che pone problemi non appena la si trascina fuori dal contesto ludico. I criteri adottati da questi siti (aspetto fisico, reddito, diplomi) riflettono pregiudizi sociali misurabili: una persona con disabilità o senza diploma ottiene meccanicamente un “prezzo” inferiore.

I dati disponibili non consentono di concludere che questi strumenti influenzino direttamente la percezione che un individuo ha di se stesso. Tuttavia, la banalizzazione della quantificazione umana prepara il terreno a usi ben meno innocui.

Dal quiz virale allo scoring professionale

La frontiera tra il gioco online e lo strumento di reclutamento o assicurazione è più permeabile di quanto sembri. Alcune aziende sviluppano soluzioni di “people analytics” che incrociano i dati pubblici di un candidato (social media, pubblicazioni, recensioni online) per calcolare un indicatore di compatibilità o di affidabilità. L’EU AI Act classifica questi sistemi tra gli usi ad alto rischio quando intervengono nel reclutamento, nell’accesso al credito o nell’assicurazione.

La trasparenza richiesta dal regolamento europeo impone che ogni persona soggetta a un tale sistema sia informata della sua esistenza, dei dati utilizzati e della logica sottostante. Le linee guida pubblicate dalla Commissione europea sull’articolo 50 dell’AI Act, relative agli obblighi di trasparenza, specificano queste esigenze per i sistemi di IA a uso generale.

  • L’obbligo di segnalare che un contenuto o una decisione è generato o assistito dall’IA si applica a tutti i fornitori di sistemi di IA sul mercato europeo.
  • I sistemi classificati come ad alto rischio devono fornire una documentazione tecnica accessibile alle autorità di controllo.
  • Le persone interessate mantengono un diritto di contestazione e di intervento umano nel processo decisionale.

Stimare il valore di una persona online rimane, nella maggior parte dei casi, un esercizio senza conseguenze dirette. La questione che si pone realmente riguarda i dati raccolti in questa occasione e il loro riutilizzo in circuiti opachi. Il quadro europeo stabilisce solide protezioni, ma la loro applicazione dipende dalla vigilanza degli utenti tanto quanto da quella dei regolatori.

Stimare il valore di una persona online: fino a che punto si può arrivare?